Vigilanza bancaria: un network di Authority per la stabilità finanziaria nell’UE

Le banche, come tutto il settore finanziario, sono sottoposte dall’Unione europea a un rigoroso quadro di regolamentazione e vigilanza che fissa le norme a cui si devono conformare istituti e società di credito. L’obiettivo è di promuovere la stabilità finanziaria e proteggere consumatori, risparmiatori e investitori.
Per raggiungere questi scopi è stato creato il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Che cos’è? È un sistema plurilivello di autorità microprudenziali e macroprudenziali al fine di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e uniforme nell’UE.
A questo proposito, occorre ricordare che:
- la vigilanza microprudenziale mira a ridurre le probabilità di fallimento di un istituto finanziario e a limitarne l’eventuale impatto, tutelando i clienti. La vigilanza microprudenziale è assicurata da EBA, ESMA e EIOPA, ciascuno nel suo settore: banche, mercati dei capitali e assicurazioni;
- la vigilanza macroprudenziale rappresenta l’esposizione a rischi comuni del sistema finanziario. Essa punta a proteggere l’economia globale da perdite considerevoli del prodotto reale. Per questi scopi è stato istituito il CERS, un organismo ad hoc incaricato della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’UE come pure della prevenzione e della mitigazione del rischio sistemico.
Che cos’è il SEVIF e com’è composto
Il SEVIF è stato istituito dall’Unione europea nel 2010 ed è operativo dal 1° gennaio 2011. È stato creato per sopperire alle lacune nel campo della vigilanza finanziaria emerse durante la crisi economica del 2007 e 2008.
Il SEVIF è composto da diverse autorità di vigilanza, così da garantire una vigilanza completa ed efficace sotto tutti i punti di vista. Il SEVIF è una rete che comprende le tre le autorità europee di vigilanza (ESA), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le singole autorità nazionali di vigilanza. Più in dettaglio, le tre autorità di vigilanza sono:
- EBA (European Banking Authority), conosciuta in Italia come ABE (Autorità bancaria europea), è l’autorità europea di vigilanza sul settore bancario costituita nel 2010;
- EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) è l’autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita nel 2010;
- ESMA (European Securities and Markets Authority), è l’autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati creata nel 2010.
Che cosa sono le ESA e che cosa fanno
Anzitutto una premessa: la vigilanza microprudenziale nell’Unione europea è caratterizzata da un sistema a più livelli di autorità (le ESA). Queste autorità sono distinte in base ai settori in cui operano (banche, assicurazioni e mercati dei capitali) e dal livello di vigilanza e di regolamentazione (unionale e nazionale). Tali autorità europee di vigilanza sono EBA, EIOPA ed ESMA. Esse sono agenzie dell’UE che si caratterizzano per:
- avere una propria personalità giuridica;
- avere ciascuna un suo presidente;
- agire in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dell’Unione;
- essere chiamate a rendere conto delle loro operato al Parlamento di Strasburgo e al Consiglio europeo.
Secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo, la mission delle ESA è di:
- facilitare il corretto funzionamento del mercato interno, con un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
- garantire integrità, trasparenza, efficienza e regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
- impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- assicurare che qualsiasi assunzione di rischi pertinente sia oggetto di una regolamentazione e una vigilanza adeguate;
- aumentare la protezione dei consumatori;
- rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.
Le ESA realizzano un codice unico di norme, elaborando due tipi di norme tecniche (norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione), emanano orientamenti e raccomandazioni ed esercitano prerogative in caso di violazioni del diritto dell’UE da parte delle autorità nazionali di vigilanza, di situazioni di emergenza e di disaccordi tra le autorità nazionali competenti.
Inoltre ciascuna ESA sviluppa criteri per individuare e quantificare il rischio sistemico, mette a punto un sistema stress test nel proprio ambito di competenza.
Infine c’è da osservare che la governance delle tre ESA è organizzata nello stesso modo. Comprende: consiglio delle autorità di vigilanza, consiglio d’amministrazione, presidente e direttore esecutivo. Il consiglio delle autorità di vigilanza è il principale organo decisionale ed è composto dal presidente, dal capo dell’autorità di vigilanza competente di ciascun Stato membro e da un rappresentante rispettivamente della Commissione, della Banca centrale europea (BCE), del CERS e delle altre due ESA.
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Che cos’è l’EBA e che cosa fa
L’autorità bancaria europea, EBA (European Banking Authority), la sigla con cui è più conosciuta, ha come fondamento giuridico il regolamento UE numero 1093/2010.
All’inizio aveva sede a Londra, poi con la Brexit nel giugno 2019 si è trasferita a Parigi. Attualmente il presidente dell’EBA è lo spagnolo José Manuel Campa.
Il primo presidente dell’EBA fu l’economista italiano Andrea Enria, nominato nel gennaio del 2011, prese ufficialmente funzione il 1º marzo dello stesso anno. Il mandato gli fu rinnovato nel 2015. Dal 2018 Enria è invece presidente del consiglio di sorveglianza della BCE.
L’ambito d’intervento dell’EBA si estende su banche, conglomerati finanziari, società di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. Si occupa principalmente di tematiche a livello prudenziale per tali enti, come quelle definite dai regolamenti di Basilea; dal 2019, l’EBA si occupa anche della prevenzione “dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Che cos’è l’EIOPA e che cosa fa
L’autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha come base giuridica il regolamento UE numero 1094/2010. La sua sede è a Francoforte.
Questa autorità si occupa principalmente delle imprese di assicurazione, degli intermediari assicurativi, dei conglomerati finanziari e degli enti pensionistici aziendali o professionali. Contribuisce al codice unico sulle assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali principalmente per mezzo dei regimi “Solvibilità II” ed EPAP (direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali).
Che cos’è l’ESMA e che cosa fa
L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA (European Securities and Markets Authority) è stata istituita con il regolamento UE numero 1095/2010. L’ESMA ha sede a Parigi.
Quest’autorità esercita un controllo diretto e una competenza esclusiva nell’UE sulla registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni nonché sull’imposizione di sanzioni nei loro confronti.
È inoltre responsabile del riconoscimento delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni dei Paesi terzi (cioè degli Stati non appartenenti all’UE), così come della certificazione e approvazione delle agenzie di rating del credito dei Paesi terzi.
Che cos’è CERS e cosa fa
Per la vigilanza macroprudenziale è stato istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico, più noto in Italia con la sigla CERS, traduzione di European Systemic Risk Board (ESRB). Con sede a Francoforte, come base giuridica ha il regolamento UE 1092/2010 e il regolamento UE 1096/2010 del Consiglio europeo che conferisce alla BCE compiti specifici sul funzionamento del CERS.
L’obiettivo del CERS è di prevenire e mitigare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria in contesti macroeconomici. I regolamenti istitutivi conferiscono al CERS vari compiti e strumenti. Ecco quali:
- raccolta e analisi delle informazioni;
- identificazione e classificazione dei rischi sistemici;
- emissione di segnalazioni, raccomandazioni e il monitoraggio del relativo follow-up;
- elaborazione di un’analisi della situazione quando potrebbe verificarsi una condizione di emergenza;
- cooperazione con le altre componenti del SEVIF;
- coordinamento delle sue azioni con il Fondo monetario internazionale e il Consiglio per la stabilità finanziaria;
- svolgimento di compiti specificati nella legislazione dell’UE.
Il meccanismo di vigilanza unico (MVU)
Il quadro di regolamentazione e vigilanza dell’UE è in continua evoluzione. Nel corso degli anni, sia durante che dopo la crisi finanziaria del 2007 e 2008, è emersa la necessità di una maggiore integrazione della vigilanza bancaria nella zona euro. Di conseguenza, nel 2013 è stata istituita l’unione bancaria dell’UE, divenuta operativa nel novembre 2014 e dotata di nuovi strumenti e attori. Il meccanismo di vigilanza unico (MVU) è un elemento cardine della vigilanza e uno dei principali pilastri dell’unione bancaria in quanto salvaguarda la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, accresce l’integrazione e la stabilità finanziarie e garantisce una vigilanza coerente.
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