Rischio di tasso di interesse: nuove Linee guida e standard finali RTS dell’EBA

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Primo: le banche dovrebbero trattare l’IRRBB (Interest Rate Risk arising from the Banking Book), il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, come un rischio “rilevante” e “valutarlo sempre in modo esclusivo, esplicito e onnicomprensivo nei propri processi di gestione del rischio e di valutazione del capitale interno”.

Secondo: gli istituti di credito dovrebbero individuare “le proprie esposizioni a tale rischio e assicurarne una valutazione, un monitoraggio e un controllo adeguati”, gestendo i rischi derivanti dalle loro esposizioni all’IRRBB e, se necessario, “attenuare i rischi che incidono sia sul valore economico che sulle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato”.

È quanto, in sintesi, raccomanda l’Autorità bancaria europea (EBA) nelle disposizioni generali delle Linee guida e degli standard finali RTS (Regulatory Technical Standards) sull’IRRBB pubblicate a ottobre 2022 e che si applicheranno in Europa e in Italia a partire dal 30 giugno 2023.

Il tempo stringe, dunque. E l’EBA monitorerà da vicino la loro attuazione e, più in generale, l’impatto dell’evoluzione dei tassi di interesse sulla gestione dell’IRRBB da parte delle banche e delle istituzioni finanziarie nell’Unione europea, così come altri aspetti prudenziali correlati.

Scorrendo le 55 pagine degli “Orientamenti emanati sulla base dell’articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE” appare chiaro che si tratta di adempimenti complessi e articolati. Per orientarsi in queste nuove Linee guida e negli standard finali RTS dell’Autorità bancaria europea sull’IRRBB, SaveCG offre ai già clienti, così come a quelli nuovi, la propria consulenza e, nel caso, anche una formazione ad hoc. Ma non solo: questi adempimenti sono già stati inseriti anche nell’aggiornamento del MIDA BI di SaveCG, il modulo della suite Tigrearm che sfrutta la business intelligence proprio per rispondere agli adempimenti regolamentari e alla reportistica prudenziale.

L’obiettivo delle nuove Linee guida sull’IRRBB

Come detto, quella del 30 giugno è una data cruciale per gli assolvimenti del rischio dei tassi di interesse, tanto che in una nota è proprio l’EBA a spiegare che queste nuove normative “completano l’integrazione nel diritto dell’UE degli standard di Basilea sull’IRRBB e sono di fondamentale importanza dato l’attuale contesto riguardante i tassi di interesse”.

L’Autorità bancaria europea comunica che “le Linee guida sull’IRRBB sostituiranno le attuali Linee guida sugli aspetti tecnici della gestione del rischio di tasso di interesse derivanti da attività diverse dalla negoziazione nell’ambito del processo di revisione prudenziale (SREP) pubblicate nel 2018”.

È opportuno però sottolineare che, pur dando continuità alle Linee guida attuali, le Linee guida aggiornate comprendono nuovi aspetti: in particolare, i criteri per identificare i modelli interni non soddisfacenti per la gestione dell’IRRBB. Motivo per cui l’EBA esaminerà attentamente gli aspetti specifici degli orientamenti, specialmente “il caso del limite di scadenza del riprezzamento a 5 anni dei depositi non scaduti, al fine di valutare qualsiasi potenziale effetto non voluto o indesiderato, e gli approcci di riprezzamento utilizzati”.

L’EBA osserva che la stesura finale sul metodo standardizzato RTS per l’IRRBB specifica i criteri “per valutare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che influenzano sia il valore economico del capitale proprio (EVE) sia il margine di interesse netto (NII) delle attività di un ente diverse dal portafoglio di negoziazione”. Tali criteri forniranno anche un approccio standardizzato semplificato per le istituzioni finanziarie più piccole e non complesse.

Inoltre, puntualizza l’EBA, “la stesura finale degli RTS sui test anomali di vigilanza IRRBB (SOT) specifica i presupposti modellistici e parametrici e gli scenari di shock di vigilanza per identificare le istituzioni per le quali l’EVE diminuirebbe di oltre il 15% del capitale di classe 1, nonché per valutare se esiste un forte calo del margine di interesse, che potrebbe innescare misure di vigilanza”. L’EBA, infine, monitorerà “attentamente diversi aspetti, in particolare il limite inferiore ricalibrato nel SOT”.

Il perimetro dell’IRRBB

Secondo quanto raccomanda l’EBA, le banche dovrebbero considerare tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse presenti nel portafoglio bancario nel contesto della valutazione e della gestione delle esposizioni all’IRRBB, comprese:

  • le attività e le passività;
  • gli strumenti derivati sul tasso di interesse;
  • gli strumenti derivati non sul tasso di interesse che fanno riferimento a un tasso di interesse e altre voci fuori bilancio (come gli impegni di prestito).

Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso di interesse che riflettono i flussi di cassa attesi e la loro tempistica.

 Sistema di gestione dei rischi IRRBB e responsabilità

Alla luce di queste considerazioni, le banche dovrebbero assicurare che il “proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale del controllo del quadro di gestione dell’IRRBB, del quadro della propensione al rischio dell’ente e di importi, composizione e distribuzione del capitale interno per coprire adeguatamente i rischi”. Ma non solo, secondo l’EBA dovrebbero anche disporre di un quadro di gestione dell’IRRBB in cui ci siano “chiare linee di responsabilità e sia previsto un sistema di limiti, politiche, processi e controlli interni che includa regolari revisioni e valutazioni”. Così come, osserva ancora l’EBA, che “i dispositivi, i processi e i meccanismi utilizzati per la valutazione dell’IRRBB siano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nel modello di business e nelle attività dell’ente”.

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Identificazione, calcolo e allocazione del capitale ai fini dell’IRRBB

Su identificazione, calcolo e allocazione del capitale ai fini dell’IRRBB, in linea generale, la principale raccomandazione dell’EBA è che le banche dimostrino che il proprio capitale interno sia commisurato al livello dell’IRRBB.

Per questo motivo, per stabilire la quantità di capitale interno necessario per l’IRRBB nell’analisi ICAAP (l’Internal Capital Adequacy Assessment Process), cioè il processo di valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale, gli istituti di credito dovrebbero considerare:

  • il capitale interno detenuto per i rischi relativi al valore economico che potrebbero derivare da movimenti avversi dei tassi di interesse;
  • il fabbisogno di capitale interno derivante dall’impatto delle variazioni dei tassi.

Ecco perché le banche, ad avviso dell’EBA, non dovrebbero basarsi solo sulle valutazioni di vigilanza dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB o sull’esito del test di vigilanza sui valori anomali (supervisory outlier test), ma dovrebbero elaborare e utilizzare metodologie proprie per l’allocazione del capitale, in base alla propensione al rischio, al livello di rischio e alle politiche di gestione del rischio specifici dell’ente.

Per quanto riguarda invece le valutazioni dell’adeguatezza patrimoniale per l’IRRBB si rimanda direttamente alla direttiva dell’EBA.

Scenari di stress dei tassi di interesse

Stando alle delucidazioni fornite dall’Authority europea, le banche dovrebbero effettuare prove di stress rigorose e lungimiranti. L’EBA invita a identificare “le potenziali conseguenze negative sul capitale o sulle misure del margine di interesse, più variazioni del valore di mercato derivate da gravi cambiamenti” nelle condizioni stesse di mercato.

Nella prospettiva dell’EBA, queste prove di stress per l’IRRBB dovrebbero “essere integrate nel quadro generale delle prove di stress degli enti, compresa la prova di reverse stress testing, e dovrebbero essere commisurate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’ente, nonché alle sue attività commerciali e al profilo di rischio generale”.

Ma ogni quanto dovrebbero essere eseguite le prove di stress per l’IRRBB? Regolarmente. Il consiglio dell’EBA è di effettuarle “almeno una volta l’anno e più frequentemente in periodi in cui si verificano una maggiore volatilità dei tassi di interesse e un aumento dei livelli di IRRBB”. Riguardo al come, esse dovrebbero includere:

  • obiettivi chiaramente definiti;
  • scenari adattati alle attività e ai rischi della banca;
  • ipotesi ben documentate e metodologie valide.

Nelle prove di stress, per le quali la suite Tigrearm di SaveCG può essere uno straordinario alleato grazie alla business intelligence, dovrebbe essere calcolata anche l’interazione dell’IRRBB con altre categorie di rischio (rischio di credito, rischio di liquidità, rischi di mercato), così come qualsiasi effetto secondario rilevante di secondo livello.

Gli enti dovrebbero eseguire prove di reverse stress testing allo scopo di:

  • identificare scenari di tassi di interesse che potrebbero pregiudicare seriamente il capitale, il valore economico e le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato di un ente;
  • individuare vulnerabilità derivanti dalle proprie strategie di copertura e dalle potenziali reazioni comportamentali dei suoi clienti.

Ai fini della valutazione dell’IRRBB nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, le banche dovrebbero “utilizzare variazioni e spostamenti nei tassi di interesse più grandi e più estreme rispetto a quelle utilizzate ai fini della gestione corrente”, con l’inclusione di:

  • evoluzioni sostanziali dei rapporti tra tassi di mercato chiave (rischio di base);
  • spostamenti improvvisi e sostanziali nella curva dei rendimenti (sia paralleli sia non paralleli);
  • ripartizioni delle ipotesi principali circa l’andamento delle classi di attività e passività;
  • variazioni delle ipotesi di correlazione dei tassi di interesse principali;
  • variazioni significative del mercato attuale e delle condizioni macro e dell’ambiente competitivo ed economico, e il loro possibile sviluppo;
  • scenari specifici che riguardano il singolo modello di business e il profilo della banca.

I risultati degli scenari di stress dovrebbero alimentare il processo decisionale, includendo decisioni strategiche o commerciali, allocazione del capitale interno e decisioni sulla gestione del rischio da parte dell’organo di gestione o dei suoi delegati. I risultati dovrebbero essere considerati anche al momento di stabilire e rivedere le politiche e i limiti relativi all’IRRBB.

“Ai fini dell’analisi di sensitività in scenari di stress – spiega l’EBA -, gli enti dovrebbero valutare, nelle metriche del valore economico, le limitazioni associate all’utilizzo di un’ipotesi di run-off e la capacità dell’ente di rilevare il rischio di tasso di interesse a lungo termine”.

“Nei casi in cui gli strumenti di bilancio – conclude l’EBA – presentino restrizioni significative al riprezzamento (ad esempio, cap e floor), gli enti dovrebbero considerare prudentemente, se rilevante, l’effetto che avrebbe il rinnovo di tali strumenti quando sostituiti con altri con caratteristiche analoghe, indipendentemente dall’ipotesi di run-off. Ciò deve essere effettuato con un orizzonte temporale prudente e considerando il modello di business della banca”.

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