Rischio CVA: l’EBA rafforza i requisiti di valutazione

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il 30 maggio 2023 la sua Peer Review sull’esclusione dal rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA – Credit valuation adjustment) delle transazioni con controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo. Questa review ha rilevato che le autorità competenti oggetto del riesame hanno valutato sufficientemente il rischio di CVA, sebbene mancassero alcuni elementi di tale valutazione. L’EBA, pertanto, ha stabilito una serie di misure di follow-up per affrontare queste carenze.
Le basi legali e il background
L’articolo 30 del regolamento EBA prevede che l’Autorità bancaria europea effettui periodicamente revisioni inter pares di alcune o di tutte le attività delle autorità competenti di sua competenza, per rafforzare ulteriormente la coerenza e l’efficacia dei risultati della vigilanza. Le peer reviews (le cosiddette revisioni tra pari) individuano le misure di follow-up per raggiungere questo obiettivo, insieme alle migliori pratiche osservate presso le autorità competenti. Dopo due anni, l’EBA è tenuta a valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle azioni intraprese dalle autorità competenti in risposta alle misure di follow-up.
Questa peer review è stata eseguita da un comitato ad hoc dell’EBA e dal personale delle autorità competenti in conformità con l’EBA peer review work plan for 2022-2023 e seguendo il processo di cui all’articolo 30 dell’EBA Regulation e dell’EBA peer review methodology.
L’esercizio ha riguardato quattro autorità competenti: la BCE/SSM per gli enti sotto la sua vigilanza diretta e Svezia, Danimarca e Ungheria per gli enti sotto la loro vigilanza. Ha valutato le pratiche di vigilanza delle autorità competenti in relazione al rischio di CVA e il modo in cui verificano il rispetto da parte degli enti delle condizioni richieste dal regolamento al fine di escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA a norma dell’articolo 382, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.
Efficacia delle pratiche di vigilanza
La crisi finanziaria del 2007-2008 ha rivelato che il rischio Credit valuation adjustment era una fonte di perdite impreviste per le banche. Infatti una solida gestione del rischio CVA mitiga le perdite e aiuta a garantire la solidità di un istituto di credito. È, quindi, importante garantire un controllo efficace dei requisiti in questo settore.
La Peer Review dell’EBA ha analizzato l’efficacia delle pratiche di vigilanza delle autorità competenti per quanto riguarda la loro valutazione del rischio di CVA degli enti soggetti alla loro vigilanza al fine di rafforzare la coerenza e l’efficacia della vigilanza in quest’area.
Perché è importante questa revisione
In particolare, questa Peer Review si è concentrata sulle operazioni esentate dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all’articolo 382, comma 4, del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). E, più in dettaglio, sulle modalità di esclusione delle operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo dal requisito di fondi propri per il rischio di CVA.
Il riesame di questo settore è importante per garantire l’allineamento del trattamento delle controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo con quelle stabilite nell’UE, tenendo conto della natura globale dei mercati dei derivati.
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Dove la vigilanza va rafforzata
Questa Peer Review si è concentrata su quattro autorità competenti e ha rilevato che, nel complesso, esse hanno valutato sufficientemente il rischio di CVA, utilizzando diversi approcci adatti allo scopo di soddisfare i requisiti normativi e le linee guida dell’EBA sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process).
Tuttavia, questa revisione ha anche evidenziato alcuni segmenti in cui la vigilanza potrebbe essere rafforzata da parte di tutte le autorità competenti. Per questo, l’Autorità bancaria europea ha adottato misure di follow-up per le authorities che riesaminerà tra due anni. Queste misure di follow-up riguardano, nello specifico, la necessità di:
- rivedere l’allocazione delle risorse per garantire che il rischio di CVA sia adeguatamente supervisionato in ogni momento e per tutte le istituzioni sotto la loro supervisione;
- monitorare il rischio intrinseco e il potenziale impatto sul capitale delle esenzioni da CVA, valutare il rischio di CVA derivante dalle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT – Securities financing transactions) e sviluppare criteri/parametri per determinarne l’inclusione nei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
- garantire che applichino pienamente gli orientamenti SREP dell’EBA coinvolgendo tutti gli enti in relazione al rischio di CVA;
- assicurarsi di aver effettuato una revisione della conformità ai requisiti delle norme tecniche in questo settore e continuare a svolgere tale revisione con una frequenza coerente con quella stabilita nelle linee guida SREP dell’Autorità bancaria europea.
Le best practice più utili
La revisione ha inoltre individuato le best practice sviluppate da alcune autorità competenti che potrebbero essere utili per l’adozione da parte di altre autorità competenti. Tra queste figurano le migliori pratiche relative al mantenimento degli enti informati in merito a qualsiasi aspettativa di vigilanza sulla gestione del rischio di CVA e le azioni per affrontare eventuali carenze che potrebbero essere state individuate.
Queste best practice coprono anche la supervisione del rischio di CVA, che garantisce una visione olistica del rischio tenendo conto di rischi di natura simile, come il rischio di credito di mercato e di controparte, e l’interazione con le pratiche di valutazione, le regole contabili e altri tipi di aggiustamenti, come gli xVAs. Ricordiamo che il termine X-Value Adjustment si riferisce a una serie di diversi “aggiustamenti di valutazione” che le banche devono apportare quando valutano il valore dei contratti derivati che hanno stipulato.
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