I regolamenti di Basilea

I principi esposti nei documenti emanati dal Comitato di Basilea (costituito dai governatori delle banche centrali nazionali) e che a vario titolo vengono generalmente assimilati al concetto di “Regolamenti di Basilea” riguardano i principi di sana e prudente gestione del sistema finanziario nel suo complesso.
La sana e prudente gestione, o meglio i principi operativi declinati, si è evoluta nel corso del tempo sia in relazione ai mutati scenari economici, sia in relazione alla necessità di affinare le tecniche di rilevazione e monitoraggio dei dati aziendali (data governance).
Il Comitato di Basilea non ha potere regolamentare all’interno delle specifiche normative nazionali (o nel caso degli stati europei a livello UE) ma, in considerazione delle tematiche affrontate e del grado di specializzazione offerto, i vari stati hanno nel corso del tempo recepito tali regolamenti nella disciplina nazionale o comunitaria (come nel caso dell’UE).
Il primo accordo di Basilea I del 1988 prevedeva che, a fronte di ogni operazione di prestito, la banca o le imprese di investimento accantonassero un importo percentuale a tutela dell’istituto in caso di inadempienza nella restituzione del capitale erogato.
Nel 2004 viene emanato un secondo accordo denominato Basilea II, con l’intento di specificare e dettagliare meglio alcune tematiche, ovvero di introdurne di nuove, non contemplate nel precedente accordo. La normativa prevedeva tre pilastri:
- Primo Pilastro – Requisiti patrimoniali minimi
- Secondo Pilastro – Processo di controllo prudenziale
- Terzo Pilastro – Obbligo di informativa al pubblico
Crisi del 2008 e Basilea III
Con la crisi finanziaria del 2007-2009, i regolatori si sono trovati ad affrontare una situazione senza precedenti. Le dimensioni di alcuni intermediari finanziari erano spropositate e il loro livello di leva eccessivo. Il sistema messo in atto con le normative precedenti era diventato oggetto di forte critica e discussione, soprattutto a causa dell’inadeguatezza nel garantire la stabilità e l’incapacità di affrontare le crisi.
In queste circostanze, le autorità hanno dato vita alle successive revisioni del regolamento, guidate da un indirizzo più rigido e confluite nell’accordo noto come Basilea III, introdotto nel 2014.
Principi chiave di Basilea III
I principali aspetti su cui è intervenuto il regolatore sono stati: l’adeguata capitalizzazione, la prudente gestione della liquidità e del rischio e una maggiore trasparenza delle informative.
ADEGUATA CAPITALIZZAZIONE
Il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) prevedono che le banche e le imprese di investimento siano dotate di un sufficiente capitale, atto a fronteggiare le perdite inattese (requisito di fondi propri). Tale requisito viene espresso in forma percentuale delle attività ponderate per il rischio, ovvero l’allocazione maggiore di capitale per attività più rischiose e minore per attività meno rischiose. Il regolatore non ha variato la percentuale di “patrimonio di vigilanza”, ovvero di capitale totale necessario a garantire la stabilità, lasciandolo all’8% sul capitale oggetto delle attività di rischio. Una parte è composta dal capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) che rappresenta il capitale nel caso di continuità aziendale, e un parte dal capitale di classe 2 (Tier 2 capital), che invece raffigura il capitale in caso di cessazione.
Il regolamento ha inoltre previsto delle riserve di capitale aggiuntive, quali la riserva di conservazione, anticiclica, sistemica e specifica per gli enti a rilevanza sistemica (denominati O-SII e G-SII)
GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
Analogamente alla copertura dei requisiti patrimoniali, anche per la gestione del rischio di liquidità sono stati introdotti dei requisiti minimi di liquidità, suddivisi tra profilo di rischio della liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR), intesa come grado di copertura delle uscite nette in caso di forti shock su un arco temporale di 30 giorni, e della liquidità in un arco temporale più lungo, che misura la resilienza della banca (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
Inoltre, sono stati introdotti ulteriori report atti a misurare trimestralmente l’andamento dei flussi di liquidità (in entrata e in uscita) definiti ulteriori metriche di controllo della liquidità (Additional Liquidity Monitoring Metrics¸ALMM). In particolare, tali report evidenziano la sensibilizzazione del Comitato di Basilea, al fine di mantenere un adeguato presidio (data governance) sul tema della liquidità.
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GESTIONE DEL RISCHIO
In merito alla gestione del rischio, dopo la crisi del 2008, quando gli istituti di credito hanno raggiunto eccessivi livelli di leva finanziaria, il regolatore ha imposto l’obbligo di comunicazione del coefficiente di leva in modo da monitorare l’esposizione della banca e delle sue attività. La leva finanziaria è il rapporto tra le attività e il capitale azionario della banca. e il suo ricorso la espone al rischio di perdite ingenti, in quanto le attività poste in essere sono maggiori rispetto al capitale a disposizione.
MAGGIORE TRASPARENZA DELLE INFORMATIVE
Basilea III, infine, si pone l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza al sistema attraverso nuove integrazioni ai requisiti di informativa al pubblico. Il Terzo Pilastro, in particolare, affronta questa tematica introducendo l’obbligo di comunicazioni dettagliate in merito all’adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi e ai relativi processi di controllo.
In questo contesto si inserisce la suite TIGREARM per l’analisi della normativa
Dal 21.06.2021 è entrato in vigore il nuovo accordo di Basilea, definito Basilea IV, che ha introdotto rilevanti modifiche sull’impianto sopra esposto.
I regolamenti di Basilea nella Suite TIGREARM
I moduli maggiormente coinvolti riguardano:
- Il modulo Ren+, che consente l’analisi delle normative italiane ed europee costantemente aggiornate.
Tale modulo consente all’utente di avere a disposizione l’intero patrimonio di compliance, dalla regolamentazione Basilea alle norme Banca d’Italia; dalle normative pubblicate da EBA a quelle della Commissione Europea.
Ren+ è suddiviso per “argomenti”, in modo da consentire una consultazione più semplice e fruibile.
Inoltre, grazie al motore di ricerca, è possibile ricercare agevolmente le informazioni desiderate. A ogni aggiornamento, gli utenti riceveranno una mail alert, in cui è indicato il documento caricato, il suo contenuto e il percorso all’interno del repository, in modo da poterlo consultare e scaricare agevolmente (anche grazie alla sezione “ultimi aggiornamenti”).
- Il modulo Segnalazioni Armonizzate che, partendo dai regolamenti di Basilea, è in grado di produrre, diagnosticando e offrendo innovativi strumenti di supporto in termini di data quality, le specifiche basi o survey legate ai requisiti previsti per le tematiche sopra indicate. Le funzionalità principali riguardano:
- Possibilità di acquisire una segnalazione, indipendentemente dal provider utilizzato dall’entità
- Gestione delle regole di validazione (sia a livello dell’Autorità bancaria europea che della Banca centrale europea)
- Possibilità di correzione degli errori evidenziati dalle regole di validazione e riproduzione della survey rettificata e corretta, ai fini dell’inoltro agli organi di vigilanza
- Il modulo MidaBI che, partendo dalla storicizzazione delle basi armonizzate, è in grado di verificare, trasversalmente alle specifiche basi, la loro coerenza complessiva (data governance), nonché di produrre, secondo i principi di business intelligence, sia reportistica qualitativa (data mining) che di generazione pressoché automatica delle informazioni richieste dal terzo pilastro Basilea (disclosure delle informazioni).
Tutti i moduli TigreArm sono web-based e consentono la fruibilità anche in smart-working
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