Credito revolving, Bankitalia chiede nuove prassi alle banche

credit revolving

La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi orientamenti di vigilanza di tutela sul credito revolving, il finanziamento flessibile e ripagato a rate spesso associato a una carta di credito, con l’obiettivo di meglio tutelare i clienti che rischiano un sovraindebitamento.

Con una comunicazione della Vigilanza, la banca centrale (che era già intervenuta nel 2010) stabilisce gli orientamenti da seguire per le banche e le società finanziarie che dovranno eseguire “un’autovalutazione dei propri assetti, procedure e prassi” e, nel caso, intervenire entro tre mesi e comunque entro il 2023.

 

Che cos’è il credito revolving

Come spiega Bankitalia nel documento di 15 pagine che illustra i nuovi Orientamenti di vigilanza di tutela, il credito revolving (o anche detto “rotativo”) è “una forma di finanziamento di norma a scadenza indeterminata caratterizzata da elevata flessibilità di utilizzo per il cliente, il quale può utilizzare una somma di denaro equivalente al fido concesso in una o più soluzioni; l’ammontare dei fondi messi a disposizione si ripristina in misura corrispondente alle rate versate all’intermediario a titolo di rimborso del capitale”.

In pratica, si tratta di una linea di credito che mette a disposizione dei consumatori una determinata somma di denaro equivalente al fido. “Tale tipologia di finanziamento – si legge ancora nel documento – può essere rimborsata tramite rate mensili di importo pari a quello convenuto tra le parti e modificabile nel corso del rapporto oppure sulla base di un piano d’ammortamento predeterminato (“pagamento rateale”)”.

Un finanziamento a carattere rotativo può essere associato a una carta di credito; in tal caso, “la carta può costituire il veicolo principale per la fruizione del fido” e il rimborso rateale può essere previsto come modalità di pagamento alternativa a quella ordinaria, (“a saldo” o “charge”), che consente di rimborsare tutte le spese effettuate in un determinato arco temporale (ad esempio, mensile) in un’unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi.

Credito revolving: la disciplina normativa

Come sottolinea il documento di Palazzo Koch, “la normativa primaria applicabile all’offerta di prodotti di credito rotativo a consumatori si basa sulla disciplina europea del credito al consumo, così come recepita al Titolo VI, Capo II, del Testo Unico Bancario (TUB)”.

“Ove il prodotto di credito rotativo – proseguono da Bankitalia – preveda l’utilizzo di una carta di credito, rientra nella normativa primaria di riferimento anche il Capo II-bis del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, nonché la disciplina relativa ai diritti e obblighi delle parti in relazione alla prestazione di servizi di pagamento”.

In relazione al credito rotativo, sempre in materia di trasparenza e correttezza, le disposizioni “rilevano inoltre i requisiti organizzativi previsti dalla Sez. XI delle Disposizioni di trasparenza, che prevedono, tra gli altri, l’obbligo per gli intermediari di predisporre “Procedure di governo e controllo sui prodotti” volte ad assicurare che gli interessi e gli obiettivi della clientela siano adeguatamente tenuti in considerazione nelle fasi di elaborazione, distribuzione, monitoraggio e revisione dei prodotti e servizi bancari e creditizi, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui Dispositivi di governo e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (cosiddetto “Product Oversight and Governance” – “POG”)”.

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Gli obiettivi degli Orientamenti di vigilanza

Qual è la mission delle nuove prassi messe nere su bianco dalla Banca d’Italia? Gli obiettivi sono quelli di far sì che gli intermediari:

  • prestino più attenzione ai problemi del settore nella relazione con i clienti;
  • promuovano comportamenti che rispettino le regole nei confronti dei consumatori.

Considerate le possibili difficoltà nella comprensione dei costi del prodotto e delle modalità di ripristino della linea di credito accordata, si rende necessario:

  • favorire la più ampia consapevolezza da parte del cliente delle caratteristiche del finanziamento e dei relativi oneri;
  • rafforzare i presidi adottati dagli intermediari; ciò, anche al fine di mitigare i rischi di sovraindebitamento e di vendita di un prodotto non adeguato, non coerente e non utile per il cliente stesso.

Un valido aiuto per banche e società finanziarie, per valutare i rischi di sovraindebitamento può arrivare dall’impiego dell’intelligenza artificiale nell’analisi della clientela e del mercato, anche perché i risultati dell’attività di controllo, ispettiva e a distanza di Bankitalia hanno fatto emergere quanto segue:

  • disomogeneità nell’interpretazione di talune previsioni normative;
  • criticità nel governo e nel controllo del prodotto;
  • debolezze nelle modalità di offerta e di collocamento dello stesso;
  • ambiti di miglioramento delle condotte tenute dagli operatori vigilati.

Le tre aree di intervento

Gli Orientamenti di Bankitalia si concentrano su tre aree di intervento:

  • governo e profili organizzativi;
  • prassi applicative e operative;
  • controlli interni.

Più in dettaglio, su governo e profili organizzativi, da via Nazionale fanno notare che i criteri per la qualificazione di un finanziamento come rotativo non sono sempre omogenei. Ecco perché gli Orientamenti ritengono che sia una buona prassi che gli intermediari disciplinino in maniera organica regole e funzionamento dei prodotti del credito revolving. Così come che annualmente svolgano approfondimenti sulla correttezza del processo commerciale e sulla qualità dei rapporti che intrattengono con la clientela.

A proposito invece delle prassi applicative e operative, Palazzo Koch osserva che gli intermediari valutino il merito creditizio della potenziale clientela. E, nel momento in cui, il cliente fosse in difficoltà nell’onorare il rimborso delle rate, l’intermediario valuti con il cliente, per esempio, una rinegoziazione della rata e una diversa durata del finanziamento.

Per quanto concerne i controlli interni, la Banca d’Italia auspica che gli intermediari effettuino controlli e indagini periodiche e approfondite sui canali distributivi, valutandoli sia sul piano qualitativo che quantitativo, tenendo anche conto del grado di soddisfazione dei clienti.

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