Consultazioni segnalazioni di vigilanza non armonizzate

Informazioni

  Banche e intermediari vigilati


  Consultazioni

In data 21 giugno, Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione sul 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 15° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 75° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro il 21 settembre 2022.

L’intervento di aggiornamento delle normative segnaletiche delle banche (Circolare n. 272), degli intermediari finanziari (Circolari 217 e 286), delle SIM e delle succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche (Circolari 148 e 286) nonché degli schemi di rilevazione (Circolare n. 154) si è reso necessario per:

  1. introdurre specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento (Circolari 272 e 217);
  2. aggiornare e integrare le segnalazioni relative ai servizi di investimento delle banche e delle SIM per:
    1. monitorare alcune attività (es. gestioni patrimoniali aventi ad oggetto investimenti sostenibili, finanziamenti alla clientela, depositi strutturati);
    2. adeguare le segnalazioni a modifiche normative sulla disciplina sui servizi di investimento (es. acquisizione di dati sulla gestione di sistemi organizzati di negoziazione per le banche e di informazioni sulla consulenza indipendente);
    3. allineare i termini di inoltro e la frequenza di invio delle segnalazioni relative ai servizi di investimento delle banche a quelli delle SIM con conseguente cambio della base informativa di raccolta;
    4. modificare alcune segnalazioni sui servizi d’investimento nella prospettiva di coordinare le richieste informative sui servizi d’investimento della Banca d’Italia con alcune rilevazioni della CONSOB sulla stessa materia, che potrebbero essere razionalizzate o dismesse (Circolari 272 e 148) alla luce dei protocolli in materia di scambio dati fra la Banca d’Italia e la CONSOB;
  3. integrare le informazioni rese dagli IP e dagli IMEL con riferimento ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela e alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e di informazione sui conti (AIS). In particolare, con il presente aggiornamento, si provvederebbe:
    1. estendere, nell’ambito della Circolare n. 217, l’informativa circa i fondi degli utenti dei servizi di pagamento assoggettati a tutela – attualmente limitata alle sole somme giacenti nei conti di pagamento – a tutte le somme ricevute dalla clientela, qualora non trasferite al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono state ricevute (cfr. art. 114-duodecies TUB);
    2. introdurre, all’interno della Circolare n. 286, una specifica informativa circa la polizza assicurativa o analoga forma di garanzia richiesta ai prestatori dei servizi PIS e AIS, per verificare la costante adeguatezza del valore monetario della polizza/garanzia medesima rispetto al livello minimo calcolato sulla base degli Orientamenti dell’EBA (EBA/GL/2017/08);
  4. estendere l’ambito di applicazione della normativa segnaletica delle SIM alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche in coerenza con quanto previsto nello Schema di Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM attualmente in consultazione. L’intervento è volto ad assicurare la disponibilità di informazioni sull’operatività delle succursali di tali intermediari autorizzate in Italia, ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza della Banca d’Italia su tali soggetti previsti dal TUF. In ragione dell’esigenza di assicurare un trattamento equivalente a quello previsto per gli intermediari nazionali, verrebbero estesi alle succursali di imprese di paesi terzi i medesimi obblighi segnaletici previsti a livello individuale per le SIM, sia di natura statistica (Circolare n. 148) sia prudenziale (Circolare n. 286; Regolamento di esecuzione UE 2021/2284 del 10.12.2021);
  5. recepire talune precisazioni fornite dalla BCE relative alle segnalazioni sui servizi di pagamento connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 (Circolari 272 e 217).

L’entrata in vigore delle disposizioni seguirebbe il seguente calendario:

Circolare n. 272: le modifiche entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2023 con le seguenti eccezioni:

  • la modifica delle frequenze da trimestrale a mensile delle voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e da annuale a semestrale delle voci 58890 “Numero di depositi trasferibili” e 58891 “Numero di depositi non trasferibili” entrerebbero in vigore dal 1° luglio 2023;
  • la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e dei termini di inoltro, per la sezione sui servizi di investimento decorrerebbe dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 ottobre 2023, mentre le modifiche segnaletiche intervenute nella sezione in questione decorrerebbero dal 1° luglio 2023;
  • le voci relative alle restituzioni (XXX5 e XXX6) decorrerebbero dal 1° gennaio 2024.

Circolare n. 217: le modifiche entrerebbero in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2023 ad eccezione delle voci relative alle restituzioni (XXX5 e XXX6) per le quali verrebbe prevista la decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Circolare n. 148: l’estensione del regime segnaletico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorrerebbe dalla data contabile del 31 dicembre 2022 ad eccezione della modifica alla Parte Prima, Sezione IV che per tali soggetti decorrerebbero a partire dal 1° luglio 2023. Per le SIM le modifiche decorrerebbero dal 1° luglio 2023;

Circolare n. 286: l’estensione del regime segnaletico alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche decorrerebbe dal 31 dicembre 2022 mentre le altre innovazioni segnaletiche riferite agli istituti di pagamento e agli IMEL decorrerebbero dal 1° gennaio 2023.

Il modulo “segnalazioni non armonizzate” della suite TigreArm verrà adeguatamente aggiornato per tener conto di tali modifiche.



Pubblicato il 22/6/2022

 

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