Anticipo bancario del TFR/TFS

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, articolo 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019 e dal DPCM n. 51 del 22 aprile 2020, ha introdotto la possibilità, per i dipendenti pubblici e statali che hanno raggiunto l’età pensionabile, di ottenere dalle banche un anticipo del TFS/TFR.
Il TFR – acronimo di Trattamento di Fine Rapporto – e il TFS – Trattamento di fine Servizio – sono somme di denaro che spettano ai lavoratori dipendenti al termine del loro contratto di lavoro. Mentre il TFR può interessare tanto i dipendenti privati quanto quelli pubblici, il TFS è riservato ai soli dipendenti pubblici e statali assunti prima del 31 dicembre 2000.
Il lavoratore che ha diritto a maturare il TFR non è obbligato a lasciarlo in azienda e può decidere di farlo confluire in un fondo pensione. Per capire se conviene investirlo in una pensione complementare o meno, è possibile consultare articoli redatti da professionisti del settore e chiedere aiuto al proprio consulente finanziario di fiducia. Diverso è invece il discorso per il TFS, il quale, non essendo uno stipendio differito, ma un’indennità previdenziale, non prevede la possibilità di essere versato in un fondo pensione.
L’anticipo bancario del TFR per i dipendenti pubblici che hanno raggiunto l’età pensionabile spetta esclusivamente a coloro i quali hanno scelto di lasciarlo in azienda e che, raggiunta l’età pensionabile, dovrebbero attendere dai 12 ai 24 mesi – e oltre, in caso di pensione anticipata – prima di ricevere la liquidazione.
Come la legge disciplina l’anticipo del TFR/TFS da parte delle Banche
Il DL 4/2019 art. 23 e successive modifiche stabilisce che i dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia o quella anticipata, disciplinate dal DL 201/2011, nonché coloro i quali hanno scelto di usufruire di Quota 100, hanno la possibilità di richiedere, a una delle “banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS”, un anticipo del TFR/TFS sotto forma di finanziamento.
L’importo massimo di tale finanziamento non può essere superiore ai 45.000 euro e, sempre secondo quanto si legge nel DL, la somma verrà successivamente trattenuta, ai fini del rimborso, dall’INPS stessa sul trattamento spettante.
Al fine di facilitare l’accesso al finanziamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito un apposito Fondo di garanzia.
L’anticipo dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio è soggetto a rifiuto
Come detto, l’anticipo del TFR/TFS da parte delle banche si pone come un vero e proprio finanziamento. In quanto tale, qualsiasi richiesta è soggetta ad attenta verifica e può subire un rifiuto.
Ciò avviene sulla base di specifiche regolamentazioni e norme bancarie, come i requisiti prudenziali definiti dagli accordi di Basilea, i quali definiscono il modo in cui gli istituti di credito trattano, a livello patrimoniale, gli anticipi di TFS e TFR.
Tra i motivi che possono portare a un rifiuto rientrano l’iscrizione del richiedente alle liste dei cattivi pagatori, la richiesta di una somma troppo elevata e l’assenza di sufficienti garanzie.
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